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ottobre 14, 2011 Lascia un commento
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La surrogazione del mutuo ed altre info quotidiane su uno dei problemi più sentiti dagli italiani
ottobre 14, 2011 Lascia un commento
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agosto 7, 2011 Lascia un commento
La surroga o surrogazione è un operazione con la quale si sposta il mutuo presso una banca differente per accedere a migliori condizioni.
Sostituisci il tuo mutuo casa e scopri come approfittare della portabilità del mutuo o della surroga. Tassi esclusivi.
Scopri i vantaggi della surroga gratuita del mutuo. Cambia mutuo e risparmia grazie alla surroga del mutuo con la portabilità gratuita.
con una surroga, rinegoziazione o sostituzione puoi accedere a migliori condizioni del mutuo prima casa, fai un preventivo per la Surrogazione del vecchio contatto di mutuo con un altro spostandolo in altra banca senza spese.
LA PORTABILITA’ DEL MUTUO ( surroga )
La nuova normativa introdotta dal Governo con il decreto legge nr. del 31 gennaio 2007, successivamente convertito in legge, prevede la cosidetta portabilità del mutuo. Il mutuatario può cedere il proprio debito ad un’altra banca, attraverso atto pubblico o scrittura privata. Non si perdono i benefici fiscali per la prima casa.
Questa operazione detta “surrogazione” non avrebbe senso se non si passasse ad un’altra per avere condizioni contrattuali migliori.
Nella portabilità il mutuo viene trasferito da una banca (o istituto finanziario) ad un’altra. Non c’è estinzione del vecchio debito (sostituzione) ma cambia un attore dell’operazione, il creditore. Non è obbligatorio, però, per la nuova banca accettare il mutuo surrogato. Questo è quanto prevede la legge. La portabilità del mutuo è una strada che il cliente ha per avere condizioni migliori da un altra banca. La portabilità del mutuo non dà la possibilità di richiedere somme aggiuntive di denaro. E’ possibile, però, allungare la durata del mutuo.
L’art. 8 della legge 2 aprile 2007 n.40 (di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7) introduce la libertà per il debitore di trasferire (“portabilità”) il mutuo da una banca all’altra, anche mediante scrittura privata, senza oneri e senza perdere i benefici fiscali di cui abbia eventualmente goduto (acquisto prima casa).
Il meccanismo utilizzato da tale norma è quello della surrogazione per volontà del debitore, ai sensi dell’art.1202 del codice civile, così la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria già iscritta dal creditore originario. A seguito dell’atto di surrogazione ciò risulterà da un’annotazione a margine dell’ipoteca, senza che sia più necessaria la cancellazione della vecchia ipoteca e l’iscrizione della nuova.
Il debitore può “trasferire”(portabilità) il mutuo,sia che sia stato contratto con banca,con un istituto finanziario o con ente previdenziale.
La portabilità (trasferimento) si attua quindi mediante un atto di surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 c.c.).
L’atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; la surrogazione deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalità, ma bisogna allegare copia autentica dell’atto di surrogazione.
Per effetto della surrogazione, il mutuante surrogato (cioè la nuova banca) subentra nelle garanzie accessorie, reali e personali, al credito surrogato.; il tutto risulterà da annotazione a margine dell’ipoteca. Il processo di valutazione della sostituzione del mutuo, mediante surroga, prevede una nuova valutazione sul merito creditizio del cliente, per cui non è sempre facile vedersi approvato il mutuo, specie se si sono avuti ritardi nel pagamento di eventuali prestiti o delle rate del mutuo stesso, o se non si rientra nei criteri del rapporto rata/reddito della nuova banca.
Fiscalmente, la surrogazione non comporta per il debitore-mutuatario la perdita dei benefici fiscali, qualunque essi siano. Soprattutto nel caso di prima casa, sono ben evidenti i vantaggi. All’operazione di surrogazione non si applica l’imposta sostitutiva (già pagata). La portabilità del mutuo è quindi esente da imposte.
Le Penali di anticipata Estinzione
Lo stesso decreto, prevede, che per i vecchi mutui stipulati prima del 2 febbraio 2007, le penali di anticipata estinzione siano ridotte rispetto a quanto contrattualmente previsto.
Solitamente è anche possibile finanziare un importo superiore rispetto al debito residuo a titolo di liquidità aggiuntiva. Sulla parte eccedente il capitale residuo del vecchio mutuo, però, non è possibile avere la detrazione irpef degli interessi passivi.
Detraibilità degli interessi passivi
La surroga e la sostituzione non cancellano il diritto alla detrazione Irpef degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa. L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione del 21 dicembre 2007 n. 57/E, ha chiarito che, in caso di sostituzione di mutuo sulla prima casa con uno di importo superiore, la detraibilità degli interessi passivi vale per la percentuale corrispondente al rapporto tra il capitale residuo (maggiorato delle spese) del vecchio mutuo e l’importo del nuovo contratto.
agosto 2, 2011 1 commento
Con la crisi di questi anni, pagare le rate in tempo diviene sempre più difficile, ed facile finire nell’elenco dei cattivi pagatori. Si tratta di un archivio bancario in cui si trovano tutti coloro che hanno problemi con la soluzione dei propri debiti. Solitamente l’informazione serve alle banche per conoscere la vostra capacità ai pagamenti e quindi all’erogazione di nuovi prestiti. Finire su questo elenco non è difficile, basta infatti il ritardato pagamento di una rata per essere iscritti a questa lista nera. Tuttavia non si rimane segnati a vita, una volta regolata la posizione relativa e solo facendo esplicita richiesta si può essere cancellati. Attenzione: la cancellazione però non è immediata. Se le rate non pagate sono due bisogna attendere un anno, mentre se sono tre o quattro diventano due gli anni, oltre le 5 rate i tempi si allungano a 36 mesi. Non sorvolate sulle date di pagamento, le banche sono molto “fiscali” riguardo le morosità e potrebbero darvi problemi su successive vostre richieste.
febbraio 26, 2009 Lascia un commento
Prosegue la discesa dei tassi interbancari. L’Euribor 3 mesi e’ sceso all’1,85%. Si tratta del nuovo minimo storico. Stessa musica per il mese, sceso a 1,55%. Si tratta di valori inferiori al tasso di policy delle Bce (2%) e che esprimono le attese di un nuovo taglio al costo del denaro nel mese di marzo. Il taglio previsto dagli analisti e’ di almeno 50 punti base sebbene i tassi Eonia scontino 75 punti base. Ai tassi Euribor sono indicizzati mutui immobiliari, prestiti commerciali e bond.
Cala dunque fino a raggiungere i minimi di sempre l’Euribor a tre mesi, utilizzato dalle banche per i prestiti di depositi tra loro. Secondo quanto rilevato dall’European Banking Federation, il tasso ha fatto segnare oggi una flessione a quota 1,85% dal precedente 1,86%. L’Euribor a un mese è invece sceso all’1,55% dal precedente 1,56%, in crescita invece quello a una settimana, dall’1,34 all’1,35%.
febbraio 26, 2009 1 commento
Ok ai prestiti del Tesoro, ma per ottenerli le banche dovranno impegnarsi a sospendere per dodici mesi le rate dei mutui per cassintegrati e disoccupati. Il ministro: ci saranno verifiche sul finanziamento all’economia reale
Roma – I “Tremonti bond” sono operativi. Il ministro dell’Economia ha firmato il decreto che concede il via libera alla sottoscrizione, da parte del Tesoro, delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche quotate al fine di rafforzare il loro capitale di vigilanza. Ora le clausole dell’operazione sono all’esame delle banche: e il mercato sconta l’interesse di almeno quattro grandi gruppi, Unicredit, Intesa, Monte dei Paschi e Banco Popolare. “Non appena avremo il testo completo, decideremo in tempi rapidi”, conferma Giovanni Bazoli.
Obama bond Una vena «alla Obama» caratterizza l’ultima versione del decreto. Fra gli impegni che il Tesoro chiede alle banche per sottoscrivere il bond ci sono cinque punti di carattere etico-sociale: 1) il contributo finanziario per rafforzare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; 2) l’aumento delle risorse da mettere a disposizione per il credito alle piccole e medie imprese; 3) la sospensione del pagamento dei ratei del mutuo casa per almeno 12 mesi a favore dei lavoratori in cassa integrazione o che percepiscono il sussidio di disoccupazione; 4) la promozione di accordi per anticipare le risorse necessarie alle imprese per il pagamento della cassa integrazione; 5) l’adozione di un codice etico. «Questi impegni, e il più generale andamento del credito all’economia – ricorda una nota del Tesoro – saranno oggetto di attento monitoraggio, sul modello applicato con successo in Francia». In un’intervista televisiva, Tremonti ricorda che «i bond servono alle piccole e medie imprese che avranno più credito per affrontare la crisi», e che le banche richiedenti saranno controllate da commissioni prefettizie. Ogni tre mesi la Banca d’Italia trasmetterà al ministero i dati sul credito, regione per regione. Leggi il resto dell’articolo
febbraio 26, 2009 Lascia un commento

Parliamo dei mutui con Cap. Il CAP consiste in un tasso massimo oltre il quale un’assicurazione copre l’escursione.
Spesso questi mutui hanno anche un’altra clausola chiamata floor (pavimento).
È un minimo sotto il quale il tasso d’interesse non può mai andare. In un mutuo con cap la sua presenza è comprensibile, ma la brutta notizia è che questa opzione potreste trovarla nei vostri accordi di mutui a tasso variabile.
In quest’ultimi la clausola floor può essere presente legalmente e probabilmente è stata firmata assieme all’atto di stipulazione.
Potreste trattare con la vostra banca per eliminarla o modificarla, ma non andate molto speranzosi.
Non si può fare molto, ma almeno siete coscienti del perché il vostro tasso d’interesse non potrà mai andare sotto una certa soglia.
Fonte risparmiosoldi.it
febbraio 13, 2009 1 commento
Colpo di spugna del Tar su dieci milioni di euro di sanzioni comminate dall’Antitrust ad un gruppo di venti banche. Il Tribunale del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte dall’Authority guidata da Antonio Catricalà a più di venti istituti di credito italiani per pratiche commerciali scorrette: ovvero la mancata applicazione delle direttive contenute nel decreto Bersani, che prevedeva la portabilità gratuita dei mutui, ossia la possibilità di trasferirli da una banca all’altra senza oneri a carico dei clienti.
L’ istruttoria era nata da un’indagine di Altroconsumo e da ulteriori denunce, pervenute tramite call certer del garante, che aveva portato ad agosto scorso, la decisione dell’Antitrust di multare per complessivi euro 9,68 milioni di euro il gruppo di banche oggetto dell’indagine. Dall’inchiesta emergeva che solo in due agenzie bancarie di Roma, su 40 istituti di credito tra Milano e la capitale, veniva rispettata la normativa sulla portabilità del mutuo con surrogazione dell’ipoteca a COSTO ZERO.
Fra gli istituti multati, oltre i principali gruppi italiani (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Bnl) Deutsche Bank e numerose banche popolari che nel mese di febbraio si sono viste annullare le sanzioni dell’Antitrust, che attende di valutare le motivazioni alla base della sentenza del Tar; le sanzioni inflitte dall’Antitrust variano da un minimo di 300.000 euro a un massimo di 500.000, a seconda della violazione.
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