Dopo il 30 aprile 2008 erano entrate in vigore alcune norme antiriciclaggio (contenute nel d.leg. 231/07) che fissavano a 5000 euro il limite oltre il quale i pagamenti dovevano essere completamente tracciati. Con il d.leg. 112/08 (detto anche “manovra d’estate”) una parte di queste norme vengono riportate alla soglia precedente.

Torna quindi da 5000 a 12.500 Euro il limite al di sotto del quale possono essere effettuati pagamenti in contanti o tramite titoli liberamente trasferibili, e il saldo massimo consentito dei libretti bancari o postali “al portatore”; e chi gira un assegno “libero” non ha più l’obbligo di inserire il proprio codice fiscale nella girata.

Resta invece in vigore per le banche l’indicazione di emettere carnet di assegni contenenti già la calusola “non trasferibile”. Gli assegni “liberi”, emessi solo su richiesta scritta del correntista, comporteranno comunque tuttora l’applicazione dell’imposta di bollo da 1,50 per ogni modulo.

Fonte: http://promotoremutui.wordpress.com/2008/07/09/retromarcia-sui-divieti-per-contanti-ed-assegni/#respond